Il presente Regolamento disciplina il procedimento di adesione alla FONDAZIONE CASSA RURALE BATTIPAGLIA in qualità di partner.

Articolo 1

PARTECIPANTI

Ai sensi dell’Articolo 9 dello Statuto, possono acquisire la qualità di “Partecipanti’’ i terzi che abbiano assunto una posizione di sostegno significativa verso la Fondazione.

Sono definite 2 categorie di Partecipanti con differenti quote contributive:

  1. Partecipanti Istituzionali: I Comuni, gli Enti Territoriali e altri Enti o Istituzioni Pubbliche, che si impegnano a versare la quota annuale di 1.500 euro.

  2. Partecipanti Ordinari: Persone fisiche o Giuridiche, Associazioni, Enti no profit, Istituti scolastici, Pubblici e Privati che si impegnano a versare la quota annuale di 500 euro.

    1. Per aderire, i terzi dovranno avanzare alla Fondazione domanda di adesione a tempo indeterminato. La quota di adesione, nel rispetto dell’art. 9 dello Statuto viene impiegata per il finanziamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi salvo espressa destinazione a patrimonio.

 

 

Articolo 2

DOMANDA DI ADESIONE

I terzi che intendano acquisire le qualità di Partecipante, secondo quanto sopra precisato, presentano al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente informazioni, dichiarazioni ed obbligazioni dovute ai sensi dello statuto e del presente Regolamento o richieste dalla Fondazione in via generale.

In particolare, la domanda di Adesione prevede che il richiedente:

  • Fornisca le sue generalità (se è una persona giuridica deve fornire, insieme ai dati identificativi della società o ente richiedente, le generalità del legale rappresentante e deve allegare alla domanda di adesione copia della delibera di adesione assunta dal proprio Consiglio di Amministrazione):

  • Dichiari di conoscere e accettare lo Statuto;

  • Dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento all’art. 5;

  • Versi la quota di adesione relativa alla prima annualità, pari all’importo della categoria di adesione prescelta;

  • Si impegni a versare le successive quote per gli anni a venire — salvo recesso da comunicare alla Fondazione — autorizzando I‘addebito automatico della quota annua e (di adesione mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo);

  • Si impegnino a rispettare lo Statuto, le deliberazioni degli organi istituzionali ed i Regolamenti.

 

Articolo 3

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINIATRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione decide discrezionalmente sulla richiesta di adesione e in caso di accoglimento provvede immediatamente comunicazione all’interessato della relativa delibera di ammissione. La qualità di “Partecipante” si acquista a far data dalla predetta delibera di ammissione.

Articolo 4

VERSAMENTO DELLA QUOTA Dl ADESIONE

La prima quota di adesione deve essere versata all’atto della presentazione della domanda di adesione con bonifico bancario e, acquista la qualità di Partecipante e su determinazione del Consiglio di Amministrazione, ha effetto per tutto il periodo per il quale è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente erogata.

Articolo 5

RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza l’esclusione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, per:

  • Inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dello Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;

  • Condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

  • Inadempimento dell’obbligo di prestazioni non patrimoniali

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

  • Estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

  • Apertura di procedura di liquidazione.

Inoltre, sia per gli Enti e/o persone giuridiche che per i privati è motivo di esclusione il fallimento /o l’apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono in ogni momento recedere alla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 6

DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

È fatta salva e non rientra nei casi disciplinati dal presente Regolamento ogni diversa forma contributiva, liberalità, donazioni, disposizioni testamentarie, contribuzioni private e pubbliche, lasciti, legati o altre entrate elargite da terzi e sempre connessa allo svolgimento di attività istituzionali, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto.