Il presente Regolamento disciplina il procedimento di adesione alla FONDAZIONE CASSA RURALE BATTIPAGLIA in qualità di partner.
Articolo 1
PARTECIPANTI
Ai sensi dell’Articolo 9 dello Statuto, possono acquisire la qualità di “Partecipanti’’ i terzi che abbiano assunto una posizione di sostegno significativa verso la Fondazione.
Sono definite 2 categorie di Partecipanti con differenti quote contributive:
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Partecipanti Istituzionali: I Comuni, gli Enti Territoriali e altri Enti o Istituzioni Pubbliche, che si impegnano a versare la quota annuale di 1.500 euro.
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Partecipanti Ordinari: Persone fisiche o Giuridiche, Associazioni, Enti no profit, Istituti scolastici, Pubblici e Privati che si impegnano a versare la quota annuale di 500 euro.
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Per aderire, i terzi dovranno avanzare alla Fondazione domanda di adesione a tempo indeterminato. La quota di adesione, nel rispetto dell’art. 9 dello Statuto viene impiegata per il finanziamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi salvo espressa destinazione a patrimonio.
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Articolo 2
DOMANDA DI ADESIONE
I terzi che intendano acquisire le qualità di Partecipante, secondo quanto sopra precisato, presentano al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente informazioni, dichiarazioni ed obbligazioni dovute ai sensi dello statuto e del presente Regolamento o richieste dalla Fondazione in via generale.
In particolare, la domanda di Adesione prevede che il richiedente:
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Fornisca le sue generalità (se è una persona giuridica deve fornire, insieme ai dati identificativi della società o ente richiedente, le generalità del legale rappresentante e deve allegare alla domanda di adesione copia della delibera di adesione assunta dal proprio Consiglio di Amministrazione):
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Dichiari di conoscere e accettare lo Statuto;
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Dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento all’art. 5;
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Versi la quota di adesione relativa alla prima annualità, pari all’importo della categoria di adesione prescelta;
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Si impegni a versare le successive quote per gli anni a venire — salvo recesso da comunicare alla Fondazione — autorizzando I‘addebito automatico della quota annua e (di adesione mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo);
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Si impegnino a rispettare lo Statuto, le deliberazioni degli organi istituzionali ed i Regolamenti.
Articolo 3
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINIATRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione decide discrezionalmente sulla richiesta di adesione e in caso di accoglimento provvede immediatamente comunicazione all’interessato della relativa delibera di ammissione. La qualità di “Partecipante” si acquista a far data dalla predetta delibera di ammissione.
Articolo 4
VERSAMENTO DELLA QUOTA Dl ADESIONE
La prima quota di adesione deve essere versata all’atto della presentazione della domanda di adesione con bonifico bancario e, acquista la qualità di Partecipante e su determinazione del Consiglio di Amministrazione, ha effetto per tutto il periodo per il quale è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente erogata.
Articolo 5
RECESSO
Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza l’esclusione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, per:
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Inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dello Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
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Condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
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Inadempimento dell’obbligo di prestazioni non patrimoniali
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
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Estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
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Apertura di procedura di liquidazione.
Inoltre, sia per gli Enti e/o persone giuridiche che per i privati è motivo di esclusione il fallimento /o l’apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono in ogni momento recedere alla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.
Articolo 6
DISPOSIZIONE DI CHIUSURA
È fatta salva e non rientra nei casi disciplinati dal presente Regolamento ogni diversa forma contributiva, liberalità, donazioni, disposizioni testamentarie, contribuzioni private e pubbliche, lasciti, legati o altre entrate elargite da terzi e sempre connessa allo svolgimento di attività istituzionali, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto.